martedì 15 gennaio 2019

Uno strumento in più per la tutela dei siti Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) della nostra regione


Con la legge regionale del 22 ottobre 2018, n°7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, sono state introdotte alcune integrazioni e modifiche alla L.R. 06/10/1997, n°29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” (legge 29/97 integrazioni e modifiche, vedi articolo 5);   in particolare la legge introduce sanzioni per violazioni di norme all’interno dei siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale - ZPS, Siti di Interesse Comunitario – SIC, ormai trasformati in Zone Speciali di Conservazione – ZSC), in particolare:

·         violazioni alle Misure di Conservazione (vedi la DGR sulle Misure di Conservazione delle ZSC  in Provincia di Viterbo, e qui invece la DGR sulle Misure di Conservazione delle ZPS);

·         violazioni alle prescrizioni formulate dalla Regione Lazio in sede di parere di incidenza in riferimento a specifici piani e/o progetti;

·         contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione del sito, così come definito dalle Misure di Conservazione.

 In questo modo per le forze dell’ordine deputate al controllo ed alla sorveglianza dei siti Natura 2000 (Polizia Ambientale Provinciale, Carabinieri) e per i singoli cittadini che vorranno segnalare inadempienze o violazioni, uno strumento in più da utilizzare e a cui fare riferimento, per difendere questo importante patrimonio ambientale.
 
nibbio bruno
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Di seguito si riporta l’articolo 38 della legge regionale n°29/97 così come modificato dalla legge regionale n° 7/2018.

In rosso gli altri articoli e commi della legge, richiamati nell'articolo 38.

Art. 38
Sanzioni.

1.Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istituite delle singole aree naturali protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 3.000,00. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (132).

2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma 1.

3. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), all'irrogazione delle sanzioni provvede il direttore dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, in quanto compatibile (133).

3-bis. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia commessa all'interno dei siti e delle zone di cui all'articolo 6, comma 5, all'irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 3 provvede l'ente competente alla gestione (134).  
 
-(Art. 6 comma 5. Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive).
 
 macrofite nel Lago
 
4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della L. n. 349/1986 e successive modifiche, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi (135).

4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 10.000 euro (136).

4-ter. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati al miglioramento ambientale, alla salvaguardia e alla conservazione dei siti (137).

4-quater. Agli interventi e alle opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all'articolo 6, comma 5, o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3 e 4-ter (138).

-Articolo 28 comma 3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, direttore dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 394/1991 (100).

-Articolo 28 comma 4-ter. Non sono soggette a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L. 394/1991, le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole, che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare: a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti; b) l'impianto o l'espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate (103).
 
Enrico Calvario
canneti nel Lago
 

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