Con la legge regionale del 22 ottobre 2018, n°7 “Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo regionale”, sono state introdotte alcune
integrazioni e modifiche alla L.R. 06/10/1997, n°29 “Norme in materia di aree
naturali protette regionali” (legge 29/97 integrazioni e modifiche, vedi articolo 5); in
particolare la legge introduce sanzioni per violazioni di norme all’interno dei
siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale - ZPS, Siti di Interesse
Comunitario – SIC, ormai trasformati in Zone Speciali di Conservazione – ZSC),
in particolare:
·
violazioni alle Misure di Conservazione (vedi la DGR
sulle Misure di Conservazione delle ZSC in Provincia di Viterbo, e qui invece la DGR
sulle Misure di Conservazione delle ZPS);
·
violazioni alle prescrizioni formulate dalla
Regione Lazio in sede di parere di incidenza in riferimento a specifici piani
e/o progetti;
·
contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e
di conservazione del sito, così come definito dalle Misure di Conservazione.
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Di seguito si riporta l’articolo 38 della legge regionale n°29/97 così
come modificato dalla legge regionale n° 7/2018.
In rosso gli altri articoli e commi della legge, richiamati
nell'articolo 38.
Art. 38
Sanzioni.
1.Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei
vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite
dalla presente legge e dalle leggi istituite delle singole aree naturali
protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 3.000,00.
Nel caso di più violazioni si applica quanto previsti dall'articolo 8, comma 1,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (132).
2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono
prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e
commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma
1.
3. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 182 e 208
della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo),
all'irrogazione delle sanzioni provvede il direttore dell'ente di gestione
dell'area naturale protetta, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, in quanto compatibile
(133).
3-bis. Qualora la violazione di cui al comma 1
sia commessa all'interno dei siti e delle zone di cui all'articolo 6, comma 5,
all'irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 3 provvede l'ente competente
alla gestione (134).
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4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma
dell'articolo 18 della L. n. 349/1986 e successive modifiche, al risarcimento
del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale
protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi (135).
4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'esecuzione di
interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di
1.000 euro e un massimo di 10.000 euro (136).
4-ter. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione
delle sanzioni amministrative di cui al comma 4-bis. I proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni sono destinati al miglioramento ambientale,
alla salvaguardia e alla conservazione dei siti (137).
4-quater. Agli interventi e alle opere realizzate in difformità a
quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui
all'articolo 6, comma 5, o in assenza o in difformità dalla valutazione di
incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di
conservazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3 e
4-ter (138).
-Articolo 28 comma 3.
Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità
dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, direttore dell'ente di gestione
dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in
pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo
29 della L. n. 394/1991 (100).
-Articolo 28 comma 4-ter.
Non sono soggette a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall'articolo
13, commi 1, 2 e 4 della L. 394/1991, le ricorrenti pratiche di conduzione
delle aziende agricole, che non comportino modificazioni sostanziali del territorio
ed in particolare: a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e
del sistema infrastrutturale aziendale esistenti; b) l'impianto o l'espianto
delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate (103).
Enrico Calvario
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